Attualità
Atti di bullismo a scuola: risvolti penali e responsabilità di dirigenti e insegnanti
Picchiare e insultare un compagno di scuola è un atto persecutorio, che può configurare il reato di stalking, lo ha stabilito la Corte di Cassazione
Il fenomeno del bullismo a scuola, da sempre presente nella nostra società, si è rivitalizzato negli ultimi anni, a causa dell’utilizzo incontrollato dei social network. Spesso, in rete, vengono diffusi video, dove la vittima del pestaggio viene derisa da chi, assistendo all’aggressione, rimane colpevolmente immobile.
Con il termine si fa riferimento al comportamento violento e volontario, con il quale una persona, si scaglia in modo molesto nei confronti di un altro soggetto, considerato incapace di difendersi. Solitamente si tratta di una condotta reiterata nel tempo, diffusissima nell’ambiente scolastico, dove la frequentazione giornaliera rende questo tipo di atteggiamento sempre più abituale nel tempo.
Bullismo a scuola, le conseguenze penali: il reato più ‘vicino’ è quello di stalking
In passato in mancanza di una fattispecie di reato specifica, tale condotta è stata punita in vario modo, a volte come minaccia, altre come violenza privata, altre ancora come lesioni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28623/2017, ha invece stabilito che il reato che più si avvicina a questo fenomeno vessatorio è lo stalking. Vieen punito con la reclusione, che può variare da un anno a sei anni e sei mesi (escluse le aggravanti), e questo vale anche per chi non abbia ancora compiuto la maggiore età.
Per i minori, accusati a scuola di atti di bullismo, il giudice dovrà valutare la possibilità di adottare altre misure cautelari meno afflittive, come gli arresti domiciliari, l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, oppure il divieto di frequentare le lezioni e di avvicinarsi all’istituto scolastico.
Bullismo a scuola, cosa può fare l’istituto per tutelarsi e tutelare le vittime?
Oltre alle tutele riconosciute direttamente dalla legge in capo alla vittima, il dirigente scolastico, dietro autorizzazione di un magistrato, può allontanare dall’istituto l’alunno che ha posto in essere atti di bullismo. Gli insegnanti, infine, hanno il dovere di informare le forze dell’ordine dell’esistenza di questi fenomeni all’interno delle proprie classi.