Calcio
Napoli, ricorso respinto: confermato 3-0 a tavolino per la Juve e punto di penalizzazione
La Corte d’Appello della FIGC rigetta il ricorso dei partenopei circa la questione relativa alla partita dello Stadium contro i binaconeri dello scorso 4 ottobre
La Corte d’Appello sportiva della FIGC ha ufficialmente respinto il ricorso della SSC Napoli contro l’attribuzione a tavolino del punteggio di 3-0 in favore della Juventus, relativamente alla gara tra i bianconeri e i partenopei in programma lo scorso 4 ottobre, e la comminazione di un punto di penalizzazione agli stessi azzurri. Il match era finito al centro di numerose polemiche, dopo che il Napoli non si era presentato allo Juventus Stadium per la trasferta.
Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la sconfitta per tre a zero a tavolino, e comminato un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei. Sanzione, questa, confermata, dopo che appunto è stato respinto il ricorso della società di De Laurentiis.
Juventus-Napoli, respinto il ricorso dei partenopei: il testo completo del provvedimento
Di seguito il testo completo del provvedimento:
“LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE I SEZIONE composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Lorenzo Attolico Vice Presidente
Maurizio Borgo Componente relatore
Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente DECISIONE sul reclamo numero RG 013/CSA/2020-2021, proposto dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A., avverso le sanzioni:
– perdita della gara per 0-3;
– penalizzazione di 1 punto in classifica per la Stagione Sportiva 2020/2021, seguito gara Juventus/Napoli del 4.10.2020, rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 65 del 14.10.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il 9.11.2020 l’Avv. Borgo e uditi, per la Società ricorrente, il Presidente Aurelio De Laurentis e l’avvocato Grassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 16.10.20, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 65 del 14.10.20 della predetta Lega) con la quale, in relazione alla gara JUVENTUS-NAPOLI, in programma per il 4.10.2020, era stata irrogata, a carico della stessa Società, la sanzione della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. A seguito della trasmissione degli atti da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento e/o la revoca delle sanzioni inflitte, disponendo, conseguentemente, la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha affermato che, nella fattispecie di cui è procedimento, ricorressero i presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF. Con memoria, trasmessa in data 5.11.2020, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha insistito nell’accoglimento del ricorso.