Cronaca
Campania, Movida e mascherine all’aperto: nuova ordinanza di De Luca
Secondo l’atto firmato dal presidente della Regione, l’obbligo di mascherine all’aperto resta obbligatorio in tutte quelle situazioni in cui non c’è garanzia di distanziamento. Blocco anche all’asporto di alcolici dalle ore 22 e fino alle ore 6 del mattino
La Campania si appresta a vivere il primo fine settimana senza coprifuoco dopo quasi un anno. Il Presidente campano Vincenzo De Luca ha annunciato un’ordinanza per limitare eventuali eccessi e assembramenti che potrebbero pregiudicare l’andamento discendente della curva epidemiologica.
Nello specifico è vietato l’asporto di bevande alcoliche dalle 22:00 alle 6:00, mentre per determinati esercizi commerciali è consentita la consumazione solo ai tavoli. Continua l’obbligo della mascherina all’aperto. Il provvedimento sarà valido dal 28 giugno al 31 luglio 2021.
Campania, il contenuto dell’ordinanza del 25 giugno 2021 per la movida e le mascherine all’aperto
Ecco cosa prevede l’ordinanza emanata dalla Regione:
“Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:
1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della “movida”.
3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.
L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi“.