Attualità
Green pass, il Tar del Lazio respinge istanza personale scuola
Secondo i giudici, il diritto del personale a non vaccinarsi “non ha valenza assoluta né può essere considerato intangibile”
La questione Green Pass ha caratterizzato l’inizio del nuovo anno scolastico. Sono sempre più in aumento gli episodi di mancato accesso nelle scuole di docenti e personale Ata sprovvisti del certificato verde. Secondo la legge, per docenti e personale scolastico il mancato possesso del green pass sarà considerato come un’assenza ingiustificata e, a partire dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso senza retribuzione o altro compenso.
Sulla questione è intervenuto anche il Tar del Lazio che, con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021, ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-Covid del personale scolastico. Risulta quindi giusto sospendere dal lavoro e dallo stipendio i docenti sprovvisti di Green Pass.
“L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni – si legge nel provvedimento – è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente“.
Secondo i giudici del Tar del Lazio, il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi “non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, soprattutto perché è un diritto che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza“.
“In ogni caso – si legge in un passaggio del provvedimento – il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2“. Ecco perché tocca al personale scolastico che ha rifiutato di vaccinarsi sostenere i costi per il tampone o il test antigenico: “Nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa“.