Cronaca
Pratola Serra, Tar conferma lo scioglimento comunale: respinto il ricorso dell’ex amministrazione
Il Tribunale Amministrativo del Lazio si è espresso con parere negativo sulle motivazioni presentate dai legali dei ricorrenti, ritenendo il provvedimento in esame pienamente legittimo
Il Tar del Lazio ha confermato lo scioglimento del comune di Pratola Serra, respingendo il ricorso presentato dall’ex amministrazione Aufiero. Il decreto ministeriale a firma del Presidente della Repubblica, avuto su proposta del ministro dell’Interno nel consiglio dei ministri, aveva visto il consiglio comunale dell’ente irpino sciolto per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
Pratola Serra, Tar respinge il ricorso: confermato lo scioglimento comunale
Il consiglio comunale, sciolto nell’ottobre del 2020, era rappresentato dall’amministrazione di Emanuele Aufiero, eletta nel 2017. Per difendere la propria posizione, era stato presentato un ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio contro tale provvedimento:
“A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 143 del d.lgs. 267/2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà.
I ricorrenti hanno dedotto che, nella fattispecie, non poteva ravvisarsi alcuno degli elementi indicati dall’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dello scioglimento del consiglio comunale, ovvero “collegamenti” diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o “forme di condizionamento” tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati”.
Valutate tutte le motivazioni presentate dai legali dei ricorrenti, il Tar si è espresso con parere negativo:
“Alla luce delle considerazioni sopra riportate – contenuto Relazione Antimafia ndr.- il provvedimento di scioglimento in esame deve ritenersi pienamente legittimo, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia e sopra richiamati, essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale, e la completa inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l’esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell’interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266)”.