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Costituzione Italiana, il commento all’articolo 13: “La libertà personale è inviolabile”
Limitazioni alla libertà degli individui: ecco cosa dice la nostra carta, e quali deroghe prevede
“La libertà personale è inviolabile”. Così i padri costituenti sancirono nel primo comma dell’articolo 13 della Costituzione Italiana uno dei diritti fondamentali dell’uomo più importante.
“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Il diritto in parola consiste essenzialmente nel diritto della persona a non subire coercizioni, restrizioni fisiche ed arresti. Si tratta sia di una tutela avverso gli abusi dell’Autorità, che di una condizione necessaria per esercitare gli altri diritti fondamentali.
Articolo 13 Costituzione, limitazioni alla libertà personale: quando può accadere?
“In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.
Il terzo comma pone dunque delle garanzie assolute, stabilendo che solo la legge può prevedere i casi in cui tale libertà può essere limitata, mediante un provvedimento del giudice che deve necessariamente essere motivato. Ne consegue che la libertà personale può essere limitata soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Inoltre, “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
La libertà personale è un diritto tipico dei regimi democratici, tuttavia, in un contesto sociale la libertà individuale non può essere illimitata, ma deve essere conciliata con i diritti degli altri cittadini. Infatti quando si violano le regole della convivenza civile, la restrizione della libertà diventa legittima.
Oltre a vietare ogni forma di violenza fisica, l’articolo in commento vieta anche ogni forma di “violenza morale”, intesa come ogni forma di denigrazione, ricatto, pressione psicologica cui può essere sottoposta la persona incarcerata.