Attualità
Costituzione, l’articolo 16 sulla libertà di circolazione e soggiorno
Un articolo molto importante, che descrive un diritto fondamentale del cittadino
Tra le libertà della persona, quella di poter decidere dove trascorrere i vari momenti della propria vita non è una delle minori: anzi essa è un presupposto per il godimento di altri diritti.
Si pensi ad esempio alla dimensione sociale propria di ogni individuo, fatta di relazioni, rapporti, contatti, scambi, e di come essa sia strettamente connessa all’ambiente, e quindi al territorio, nel quale possiamo vivere: è evidente che le nostre relazioni cambiano sensibilmente se possiamo decidere dove vivere, o anche dove possiamo trascorrere una parte della nostra vita.
Articolo 16 Costituzione, libertà di circolazione e soggiorno: quali sono le limitazioni
Per questa ragione la libertà di circolazione e soggiorno è stata posta dalla nostra Costituzione tra i diritti fondamentali dell’individuo: come stabilisce l’articolo 16, “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
Memore della triste esperienza fascista, e mosso dalla volontà di impedire che per il futuro potessero ripetersi situazioni analoghe a quelle appena vissute, il nostro costituente è andato ancora più in là, e ha stabilito che “Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”. Per concludere la disposizione ulteriormente precisando che “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”. Dunque, una libertà garantita in modo pieno, nella consapevolezza – come detto – che essa sia funzionale all’esercizio di molti altri diritti.