Calcio
Assalto al pullman del Perugia Calcio, gli Ingrifati si difendono: la nota
I legali incaricati di assistere i membri del gruppo ultras: “Improprio attribuire la responsabilità dell’aggressione a esponenti di spicco del gruppo. Nessun rapporto con Santopadre”
Gli Ingrifati non ci stanno e si difendono da alcune accuse loro mosse negli ultimi tempi. Uno dei gruppi ultras più caldi della Curva Nord del “Curi” ha fatto pubblicare una nota difensiva dagli avvocati Stefano Tentori Montalto e Andrea Pierozzi. Il riferimento è all’assalto al pullman del Perugia Calcio avvenuto il 21 ottobre 2017, per il quale membri del gruppo risultano indagati dalla Procura di Perugia.
Perugia Calcio, Ingrifati: “Improprio attribuire la responsabilità dell’aggressione a esponenti di spicco”
Nessun accordo con il presidente Santopadre, si legge nel documento: “I nostri assistiti, conosciuti per appartenere a un gruppo ultrà che storicamente non ha mai intrattenuto con le varie società che hanno gestito il Perugia Calcio rapporti che vadano oltre il semplice dialogo per il bene comune della squadra, ritengono che il contenuto delle intercettazioni riportato negli articoli di giornale sia stato, in realtà, totalmente frainteso e quindi stravolto“.
In altri stralci della nota, viene difesa la tesi secondo cui sarebbe “improprio, oltre che fuorviante, attribuire la responsabilità dell’aggressione agli esponenti di spicco dei gruppi organizzati dal momento che nessuna responsabilità in tal senso risulta dall’addebito provvisoriamente contestato dal pm, che prevede esclusivamente la violazione del Daspo per la semplice presenza nei pressi dello stadio Renato Curi al momento del rientro da La Spezia del pullman con i calciatori della squadra del Perugia Calcio“.
Infine, la questione Daspo: “Rileviamo come anche la vigenza di un divieto ad essere presenti in quella particolare circostanza sia comunque suscettibile di diversa valutazione rispetto all’ipotesi investigativa, dovendo interpretarsi il Daspo in senso letterale e prevedendo quest’ultimo non un divieto permanente ma un divieto legato al concomitante svolgimento di manifestazioni sportive vietate, nella circostanza invece conclusesi da tempo“.