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Assegno divorzile, arrivano nuovi parametri di valutazione
La pronuncia della Cassazione riguardo il parametro dell’autosufficienza economica: il punto
L’art.5 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) definisce l’assegno divorzile come l’obbligo di uno dei coniugi di versare periodicamente all’altro coniuge un assegno “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Negli anni passati, molto spesso, si è ritenuto che l’assegno divorzile dovesse andare a sostituire il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Il coniuge più ‘debole’ si sentiva in diritto di dover ricevere dall’altro coniuge qualsiasi tipo di sostentamento.
La Cassazione, di recente, con ordinanza n.24934/2019, ha ribadito la natura assistenziale dell’assegno divorzile e non riequilibratrice.
Le discrepanze economiche tra i coniugi e un reddito molto alto del coniuge obbligato al versamento del sostegno non costituiscono elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile.
Assegno divorzile, ecco la pronuncia della Cassazione sull’autosufficienza economica
I criteri su cui fondare l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio sono la non autosufficienza economica e la necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale.
A tal proposito la Corte precisa che ogni genitore è tenuto al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni, nei limiti delle proprie possibilità economiche, non essendo plausibile l’esonero totale o parziale di uno dei due solo perché l’altro genitore abbia migliori condizioni reddituali.
A tal fine si è pronunciata anche la Cassazione a Sezioni Unite, ribadendo che il parametro della conservazione del tenore di vita è stato sostituito dal criterio dell’autosufficienza economica.
Inoltre ha affermato che l’onere di provare l’esistenza delle condizioni che giustificano l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno, grava sul coniuge richiedente, mentre in passato si poneva sul coniuge destinatario dell’obbligo.
In definitiva l’assegno divorzile svolge una finalità principalmente assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa.