Attualità
Child grooming, cos’è l’adescamento del minore in Internet e cosa dice la legge
Tutto ciò che c’è da sapere su questo reato: cosa dice il codice penale, e cosa si intende esattamente per adescamento
“Qualora l’illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la consumazione del reato si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato,” lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza, il mondo digitale diviene luogo di consumazione del reato di “adescamento di minorenne”, noto anche con l’espressione anglofona “child grooming”.
Child grooming, cosa dice il Codice penale?
Il dirompente avanzamento del mondo digitale, ha portato ad un clamoroso aumento dei casi di abusi su minori, sempre più esposti ai pericoli del web. Le condotte di “adescamento di minorenne”, c.d. “child grooming”, si sono diffuse soprattutto nei paesi più informatizzati e vengono realizzate mediante la manipolazione psicologica della vittima al fine di creare un rapporto di confidenza con l’adescatore per fini di sfruttamento o abuso.
L’articolo 609 undecies del Codice Penale disciplina il reato di “adescamento di minorenne”. La norma tutela la “libertà sessuale e di autodeterminazione del minore, in relazione alla sua sensibilità, maturazione ed evoluzione psichica e sessuale”.
In particolare, la norma punisce con la “reclusione da uno a tre anni, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque adesca un minore di anni 16,” allo scopo di abusarne. La norma colpisce quelle condotte che precedono l’abuso sul minore, ossia tutte quelle condotte meramente preparatorie, per questo motivo non è necessaria la consumazione.
Child grooming, cosa si intende per adescamento?
L’articolo 609 undecies specifica inoltre che con il termine “adescamento” si intende “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”
La Cassazione ha precisato però che, affinché il reato si configuri è necessario che “le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose, volte a carpire la fiducia del minore, risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile, perché solo in quel caso acquisiscono quel livello di pericolosità idoneo a costituire un rischio concreto per la persona offesa.”
La norma in esame punisce, dunque, tutte quelle condotte attraverso le quali l’agente, spinto dal movente sessuale, dopo aver selezionato la vittima e preso contatti con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale, ne carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le rivolge i primi inviti, al fine di organizzare un vero e proprio incontro.