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Coronavirus: l’ammenda disposta con decreto penale di condanna incide su fedina penale
Che cosa comporta l’inosservanza del decreto sicurezza per il casellario giudiziale e cosa accade se nell’autocertificazione viene dichiarato il falso. Facciamo luce su un aspetto rilevante per la tematica del coronavirus
Dal 9 marzo l’Italia è sottoposta a stringenti misure destinate al contenimento del virus CoVid-19. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito con il c.d. decreto sicurezza, il divieto per chiunque di transitare lungo le strade, sia all’interno del proprio comune di residenza, che fuori dallo stesso, se non per comprovate esigenze lavorative, di salute, nonché per situazioni di estrema necessità. Si tratta di un provvedimento adottato per ragioni d’igiene e sicurezza pubblica, la cui violazione è punibile ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro.
L’inosservanza del decreto sicurezza comporta la violazione dell’art. 650 del codice penale
In questi giorni carabinieri e polizia stanno effettuando controlli a tappeto, fermando in modo del tutto casuale i cittadini e le vetture che percorrono e transitano su tutto il territorio nazionale chiedendo loro i motivi e la direzione. Se le forze dell’ordine riscontrano che il transito non rientra nelle suddette esigenze (lavorative, salute o estrema necessità), procedono all’identificazione del soggetto, che dovrà rendere dichiarazioni circa le sue generalità, eleggere domicilio ed infine a procedere con la nomina di un difensore di fiducia.
Che cos’è l’ammenda, e cosa comporta sul casellario giudiziale?
Le Autorità procedono con la comunicazione della notizia di reato per la violazione dell’art. 650 del codice penale, il quale punisce “l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Di conseguenza, nei confronti della persona che viene pizzicata per strada senza giustificato motivo, verrà avviato un procedimento penale con irrogazione di un’ammenda.
L’ammenda è una pena prevista dal nostro Codice Penale al pari dell’arresto e della reclusione. L’ammenda viene disposta mediante decreto penale di condanna, e il suo pagamento rende esecutiva la pena. Ciò comporta la conseguente menzione sul casellario giudiziale del soggetto circolante, che da questo momento non sarà più considerato un soggetto incensurato.
Decreto penale di condanna: ecco come funziona
Il decreto penale di condanna è, invece, un istituto previsto dagli articoli 459 e seguenti del Codice di Procedura Penale, per perseguire reati meno gravi. Il PM, ricevuta la notizia di reato, verifica i presupposti e chiede al Giudice l’emissione del decreto penale di condanna. Il Giudice a questo punto se ritiene che gli elementi forniti dal PM per la decisione sono sufficienti, emette un decreto penale di condanna i cui effetti sono equiparati a quelli di una sentenza di condanna.
Ricevuta la notifica del decreto penale di condanna, il condannato, a mezzo di un avvocato, può proporre un atto di opposizione al decreto stesso entro e non oltre 15 giorni della notifica stessa, evitando così il processo penale e la successiva condanna attraverso l’istituto dell’oblazione penale speciale.
Che cos’è l’oblazione? Ecco in cosa consiste
L’oblazione penale speciale è un rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento in favore dello Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un ‘particolare’ reato contravvenzionale. Pagando tale somma, si evita il processo penale e la condanna, e si conserva lo status di incensurato, ossia la fedina penale resterà pulita. Dunque, grazie a tale istituto sarà possibile trasformare l’illecito penale in una sanzione amministrativa ed il reato commesso si considererà estinto.
Cosa succede se dichiaro il falso nell’autocertificazione?
Abbiamo fin qui analizzato le conseguenze penali derivanti dalla circolazione c.d. ingiustificata. Dobbiamo approfondire ora l’ipotesi in cui la dichiarazione inserita nell’autocertificazione, in seguito ad un controllo delle Autorità preposte, risulti mendace. In questo caso il soggetto che dichiara il falso, è punibile ai sensi dell’art. 495 del codice penale, secondo cui “chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. Attenzione, dunque, a dichiarare il falso, perché in questo caso la pena prevista è più grave, e non consente l’accesso all’istituto dell’oblazione.