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MiTE, arriva il decreto riscaldamento 2022: ecco dove consultare il testo
Il provvedimento del Ministero per la Transizione Ecologica è stato firmato dal ministro Cingolani in data 6 ottobre 2022
Arriva il nuovo decreto riscaldamento 2022. Il provvedimento del Ministero per la Transizione Ecologica è stato firmato dal ministro Cingolani in data 6 ottobre 2022. In esso, le disposizioni per quanto concerne lo spegnimento e l’accensione del riscaldamento durante la prossima stagione. Vediamo insieme date, orari e fasce disciplinate: il decreto riscaldamento 2022 in PDF.
Cosa dice il provvedimento su accensione, spegnimento, date e orari
Il decreto riscaldamento 2022 definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Per la prossima stagione, il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
Avevamo anticipato quali potessero essere le fasce orarie e le zone in cui viene suddivisa l’Italia. Questa la cartina di accensione dei riscaldamenti descritta dal decreto riscaldamento 2022:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
Il decreto dà però una forma di flessibilità ai Comuni: “In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.