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Disastro ambientale causato dall’uomo, quando il reato è punibile? Sanzioni e normativa
La legge 68/2015 ha introdotto un’ampia riforma del diritto penale dell’ambiente, prevedendo cinque figure delittuose: tutto ciò che c’è da sapere sull’argomento
Un disastro ambientale è un fenomeno che, nel momento in cui si manifesta, modifica l’ambiente in maniera determinante. Si verifica generalmente a causa dell’azione diretta dell’uomo e in alcuni casi, può configurarsi in modo catastrofico poiché intacca negativamente una rilevante quantità di territorio oppure perché coinvolge una notevole quantità di esseri viventi.
Il disastro ambientale si differenzia dai disastri naturali o dalle calamità naturali, poiché quest’ultimi sono ragionevolmente imprevedibili e determinati da fattori di ordine naturale, e a loro volta ragionevolmente imprevedibili. Il disastro ambientale, invece, non deriva da fattori naturali. Ma cosa succede quando questo è direttamente causato dall’uomo? Si può prefigurare un reato?
Disastro ambientale, cosa dice la normativa italiana a riguardo: sanzioni e articoli
La legge 68/2015 ha introdotto un’ampia riforma del diritto penale dell’ambiente, prevedendo cinque figure delittuose:
- L’inquinamento ambientale (art. 452 bis)
- Il disastro ambientale (art. 452 quater)
- Il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)
- L’impedimento del controllo (art. 452 septies)
- L’omessa bonifica (art. 452 terdecies)
Nello specifico l’art. 452 quater del codice penale disciplina il delitto di disastro ambientale, e punisce con la reclusione da cinque a quindici anni, “chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale”. La pena è aumentata se “il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.
Disastro ambientale, quando si verifica il reato?
Costituiscono ipotesi di disastro ambientale:
- l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.
Dal testo della norma si evince che il fatto che costituisce reato è punibile indipendentemente dalla lesione o messa in pericolo della vita umana, è sufficiente la perpetrazione di determinati comportamenti dolosi, quali: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; un’alterazione dell’ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.