Attualità
Disturbo della quiete pubblica, cosa dice la legge: una recente sentenza
Il gestore di un pubblico esercizio, come conferma la sentenza n° 28570 del 2 luglio scorso, ha l’obbligo giuridico di controllare, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica
Molto spesso se ne parla, in particolar modo d’estate, quando le vie nelle quali sorgono i locali, per lo più quelli frequentati dai più giovani, si riempiono di un diffuso chiacchiericcio. Il disturbo della quiete pubblica, tuttavia, è una fattispecie regolamentata in maniera precisa dalla normativa attuale, che ne scandisce le modalità e ne definisce i confini. Una sentenza dello scorso luglio non lascia alcun dubbio interpretativo.
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone: il caso di un gestore di pubblico esercizio
“Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”, è questo il reato addebitabile al gestore di un pubblico esercizio, per non aver impedito gli schiamazzi provocati dagli avventori in sosta dinanzi al proprio locale, fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 659 c.p., su cui è intervenuta di recente la Corte di Cassazione.
La sentenza n°28570 del 2 luglio 2019 chiarisce che “al gestore è imposto l’obbligo giuridico di controllare, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica”. I gestori, trasgressori di tale prescrizione, rischiano l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a trecentonove euro.
Tuttavia, il gestore dell’esercizio commerciale può andare esente da responsabilità qualora si sia attivato per eliminare le fonti di disturbo, ad es. mediante la richiesta di intervento da parte delle Autorità di polizia, oppure qualora si sia trovato sprovvisto di concreti strumenti risolutivi per interrompere gli schiamazzi.