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Onlus, i benefici fiscali per le donazioni

Donare è un atto di enorme generosità e attenzione verso il prossimo, e contribuisce a finanziare progetti di grande importanza. Ma vediamo quali benefici fiscali prevedono questi gesti di solidarietà

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Donazioni per aiutare

Le donazioni a onlus, Organizzazioni, Enti e Associazioni no profit che svolgono attività socialmente utili sono un atto di enorme generosità e attenzione verso il prossimo e verso il mondo in cui viviamo. Chi diventa donatore si rende infatti protagonista di un gesto prezioso, contribuendo attivamente e concretamente a finanziare progetti di cruciale importanza nell’ambito della beneficenza, assistenza sociale e sanitaria, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, ambiente, ecc. 

Queste donazioni si possono scaricare al momento della dichiarazione dei redditi, dando quindi diritto a una serie di benefici fiscali che rappresentano un ulteriore incentivo verso questa pratica solidale. In questo articolo vogliamo concentrarci su questo aspetto. Approfondiamo quindi il tema dei benefici fiscali relativi alle donazioni Onlus: scopri di più sulle spese deducibili e detraibili qui di seguito.

Quali donazioni alle Onlus offrono benefici fiscali

In Italia si possono scaricare praticamente tutte le donazioni in favore delle Onlus, a patto che queste siano legalmente riconosciute e iscritte nell’Anagrafe delle Onlus tenuta dall’Agenzia delle Entrate. Possono quindi essere scaricate le donazioni in denaro singole e regolari (mensili o annuali), così come le donazioni di beni (ad esempio attrezzature mediche, generi alimentari, abbigliamento, materiale didattico, ecc.), le erogazioni liberali in natura e spesso anche le donazioni di servizi.

Tra le donazioni che rientrano nelle agevolazioni fiscali rientrano anche le donazioni in memoria, cioè una particolare tipologia di donazione fatta per ricordare una persona cara che è venuta a mancare, le raccolte fondi e le grandi donazioni. Non rientrano invece nella categoria delle donazioni che danno diritto a benefici fiscali i lasciti testamentari, che consistono nel destinare tutta o parte del patrimonio post mortem a favore delle Onlus. In questo caso però si tratta di una pratica esente da imposte di successione, quindi l’intero valore del lascito viene destinato senza trattenute fiscali.

Fa parte di questa categoria anche il 5×1000: si tratta di una misura che consente di destinare alle Onlus una quota dell’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) durante la dichiarazione dei redditi, invece che lasciarla nelle casse dello Stato. Anche in questo caso il 5×1000 non dà diritto ad alcun genere di detrazione fiscale, ma non comporta nemmeno oneri fiscali extra. 

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Quali benefici fiscali prevedono le donazioni Onlus 

Adesso che abbiamo analizzato più a fondo quali donazioni prevedono benefici fiscali, vogliamo capire che tipologia di agevolazioni possono essere richieste. Partiamo con il dire che, per ogni donazione, è possibile detrarre o dedurre gli importi in fase di dichiarazione dei redditi, optando per l’una o l’altra soluzione a seconda del reddito e della cifra totale donata (le due misure non sono cumulabili) e compilando correttamente il quadro E “Oneri e spese” del 730.

Con la detrazione si ha diritto a una riduzione dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche fino al 30% del totale delle donazioni, con limite massimo annuo di 30.000 euro. Con la deduzione è invece possibile sottrarre dal reddito imponibile le donazioni effettuate, fino a un massimo del 10% del reddito complessivo, senza però alcun limite. 

In entrambi i casi, è necessario che il pagamento sia fatto con metodi tracciabili (quindi non sono ammesse donazioni in contanti) e che tutti i documenti relativi a questa azione siano conservati e prodotti, in modo da dimostrare senza ombra di dubbio l’effettivo versamento effettuato.

Anche le Aziende possono contare su agevolazioni fiscali in seguito a una donazione. Per loro è però attiva solo l’opzione della deduzione, che prevede fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza limiti assoluti e con la possibilità di dedurre quanto non utilizzato negli anni successivi, fino al quarto anno dopo la prima dichiarazione.

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