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Green pass, il Tar del Lazio respinge istanza personale scuola

Secondo i giudici, il diritto del personale a non vaccinarsi “non ha valenza assoluta né può essere considerato intangibile”

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Green Pass
Foto: Canva.com

La questione Green Pass ha caratterizzato l’inizio del nuovo anno scolastico. Sono sempre più in aumento gli episodi di mancato accesso nelle scuole di docenti e personale Ata sprovvisti del certificato verde. Secondo la legge, per docenti e personale scolastico il mancato possesso del green pass sarà considerato come un’assenza ingiustificata e, a partire dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso senza retribuzione o altro compenso.

Sulla questione è intervenuto anche il Tar del Lazio che, con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021, ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-Covid del personale scolastico. Risulta quindi giusto sospendere dal lavoro e dallo stipendio i docenti sprovvisti di Green Pass.

L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni – si legge nel provvedimento – è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente“.

Secondo i giudici del Tar del Lazio, il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi “non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, soprattutto perché è un diritto che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza“.

In ogni caso – si legge in un passaggio del provvedimento – il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2“. Ecco perché tocca al personale scolastico che ha rifiutato di vaccinarsi sostenere i costi per il tampone o il test antigenico: “Nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa“.

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