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Imposta di bollo su fatture elettroniche, come avviene il versamento
Con l’obbligo della fatturazione elettronica, molte procedure sono mutate completamente, sia riguardo all’iter da seguire per inviare e conservare le e-fatture sia in relazione al versamento della marca da bollo da parte dei contribuenti.
Infatti, il pagamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche avviene in una modalità del tutto differente rispetto alla procedura che ha interessato la fattura cartacea e viene oggi pagata direttamente per via telematica, applicandola elettronicamente sulla stessa e-fattura.
Danea offre un’efficiente guida per gli utenti in relazione all’imposta di bollo, al tipo di fatture soggette al pagamento della marca da bollo, approfondendo in particolar modo i diversi casi possibili e le modalità di versamento.
Per quel che riguarda le tempistiche, il saldo dell’imposta di bollo virtuale per le fatture senza IVA deve essere effettuato ogni tre mesi, facendo affidamento sui calcoli compiuti dall’Agenzia delle Entrate, e deve avvenire tramite un addebito su conto corrente bancario o postale oppure con la compilazione del modello di pagamento F24.
Il versamento della somma in denaro deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Il costo della marca da bollo per le fatture elettroniche è di 2 euro per importi superiori a 77,47 euro, incluse le fatture mediche e le prestazioni sanitarie ed esclusi i documenti contabili già soggetti a imposta di bollo e quelli per i quali non è previsto invece il pagamento dell’imposta, come le fatture relative a importazioni o esportazioni di merce.
Dopo i sei mesi di adeguamento e di rodaggio, ormai la fatturazione elettronica è un argomento conosciuto ed è una procedura applicata in larga scala.
Il periodo di transizione è terminato il 1° luglio 2019, ma ancora si riscontra qualche difficoltà operativa nell’invio dei documenti e nel saldo delle imposte.
Uno dei nodi principali riguarda appunto proprio il pagamento della marca da bollo, il cui calcolo (come già scritto in precedenza) non è più a carico del pagante, ma della stessa Agenzia delle Entrate, che deve presentare al contribuente il conto da saldare ogni tre mesi; questa procedura riguarda però soltanto le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.