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La guida in stato di ebbrezza non è a priori un aggravante
Una recente sentenza della Cassazione stabilisce in quali casi, in occasione di un’incidente, mettersi al volante in condizioni psicofisiche non adeguate, come in caso di ebbrezza, possa prefigurarsi l’aggravante
Siamo in presenza dell’aggravante della guida in stato di ebbrezza quando il guidatore provoca danni a cose e persone perché imprudentemente si è messo alla guida sotto effetto di alcol e/o stupefacenti.
Guida in stato di ebbrezza, i livelli alcolemici del Codice della strada
L’articolo 186 del Codice della strada che disciplina la guida in stato di ebbrezza effettua un’escalation, individuando tre sottocategorie a seconda del livello alcolico presente nel sangue:
- da 0,5 a 0,8 g/l si ha esclusivamente l’irrogazione di una sanzione amministrativa (di norma di 500,00 euro) connessa alla sanzione accessione di sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- da 0,8 a 1,5 g/l si entra nella sfera del penalmente rilevante, prevedendo una contravvenzione ( cioè un reato ) punita con l’ammenda da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a sei mesi, sempre in correlazione con la sanzione accessoria che sospende la sanzione patente di guida da sei mesi ad un anno;
- oltre 1,5 g/l si ricade nel caso più grave punito con l’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e aggravando anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Guida in stato di ebbrezza, la recente sentenza della Cassazione
Sul tema la Cassazione si è espressa più volte, e in particolare di recente con la sentenza n. 47750 del 2018 ha precisato che l’aggravante della guida in stato di ebbrezza è rilevante solo se viene dimostrato il rapporto di causa-effetto tra l’incidente e l’alterazione del guidatore, cioè se l’incidente fosse accaduto lo stesso se il guidatore era perfettamente sobrio alla guida.
Infatti la Cassazione ha messo in risalto che molto spesso l’aggravante della guida in stato di ebbrezza – che causa il raddoppiamento della pena per l’imputato – viene decisa senza che sia effettivamente dimostrato il nesso causale tra l’alterazione psico-fisica del guidatore e l’incidente provocato, cioè a prescindere basta aver superato i limiti dei tassi alcolemici o essere positivi al test antidroga che si vieni “processati” per guida in stato di ebbrezza.
La recentissima decisione della Corte di Cassazione ha creato ambi dibattiti ed è sicuramente senza precedenti: per la prima volta si ammette che la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti non può essere considerata a priori un’aggravante dell’incidente stradale ma che occorre dimostrare che l’alterazione del conducente è stata la causa scatenante dell’incidente.
Quindi affinché l’aggravante della guida in stato di ebbrezza possa essere applicata non è sufficiente accertare il tasso alcolemico del guidatore a seguito dell’incidente ma è necessario dimostrare che l’alterazione della capacità di guida ha effettivamente provocato l’incidente, o comunque dimostrare che l’incidente si fosse realizzato ugualmente anche in assenza di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. In sostanza, è comunque vietato mettersi al volante quando la capacità di guida è alterata, ma allo stesso tempo non si può essere “condannati” per prassi.