Cronaca
Regione Campania, Ordinanza n. 85: cambia la regola sull’asporto, resta il coprifuoco dopo le 23
Cambia la regola sull’asporto, che sarà consentito fino alle 22.30. Orari invariati per la vendita con trasporto a domicilio che sarà comunque possibile fino alle ore 23
Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 85, che prevede nuove misure per contenere il contagio da Covid-19. In questa ennesima ordinanza da parte del presidente campano, è arrivato una nuova disposizione per quanto riguarda la regola dell’asporto, che sarà consentito fino alle 22.30.
Nella precedente ordinanza, per mero errore materiale, non era stato specificato, al punto 1.4, che per tutte le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è vietata la vendita da asporto dalle 22:30 in poi. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti.
Le succitate attività possono comunque continuare il trasporto a domicilio fino alle ore 23:00. Cambia quindi l’orario per la vendita da asporto che sarà possibile fino alle 22:30 e non più fino alle 21. Orari invariati per la vendita con trasporto a domicilio che sarà comunque possibile fino alle ore 23.
L’asporto cos’è? Cibi o bevande che si comprano e si consumano fuori del negozio di vendita. La consegna a domicilio o delivery cosa è? È quel servizio che consiste nel trasporto di una merce direttamente a casa del cliente.
Ordinanza Regione Campania 26 ottobre, di seguito le disposizioni:
Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2020 su tutto il territorio regionale:
1.1 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. All’Unità di crisi regionale è dato mandato di verificare, con l’ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza, anche in maniera differenziata sul territorio, tenendo conto dell’andamento dei contagi su scala locale e regionale;
1.2 è confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo;
1.3 l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal DPCM 24 ottobre 2020;
1.4 fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle 22.30 è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23:00;
1.5 è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza se non strettamente necessario. In ogni caso:
a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni taliane o straniere;
1.6 la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai sensi del punto 1.5 della presente ordinanza incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La commemorazione dei Defunti 1 e 2 novembre
L’Unità di Crisi Regionale dovrà valutare e proporre, entro il 28 ottobre 2020, di concerto coi Comuni, cosa fare in vista della commemorazione dei Defunti, nei giorni 1 e 2 novembre.