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Registrare una telefonata è legale, o è reato? Ecco cosa dice la legge
La Suprema Corte, intervenuta in merito, si è espressa sulla possibilità di registrare una conversazione, Ecco quali condotte sono penalmente rilevanti, e cosa si può fare con la conversazione lecitamente acquisita
Oramai i nostri smartphone sono in grado di effettuare le più disparate operazioni, tra cui, appunto, quella di registrare una conversazione telefonica, tramite l’utilizzo di un’applicazione. È possibile registrare una chiamata vocale? Quali conseguenze sul piano legale?
Registrare una chiamata è reato? La voce della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, intervenuta in merito, si è espressa sulla possibilità di registrare una conversazione tra presenti, affermando che questa è lecita, a condizione che la stessa non avvenga in un luogo di privata dimora altrui e che ad essa partecipi anche il soggetto che ha intenzione di registrare.
Tali considerazioni sono perfettamente applicabili anche nel caso di registrazioni di chiamate vocali, nonché di videochiamate. In altre parole, qualora lo scopo è quello di registrare un discorso a cui noi stessi prendiamo parte, potremmo farlo liberamente, anche senza che il nostro interlocutore ne sia al corrente.
La ratio della Corte è molto semplice: “registrare una conversazione equivale semplicemente a memorizzare elettronicamente quanto già captato e interiorizzato dal nostro cervello” (Cass. sent. n. 16886/2007). Non è lecito, invece, captare una conversazione alla quale non si partecipa e in cui non si è presenti, sussistendo, in tale circostanza, una illecita interferenza nell’altrui privacy e nella segretezza della corrispondenza, tutelata a livello costituzionale (art. 15 Cost.).
Registrazione di una telefonata, quali condotte sono penalmente rilevanti?
La captazione illegale di conversazioni, configurerebbe il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico, di cui all’art. 615 ter c.p. che punisce “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”. Naturalmente, in presenza di indagini preliminari a carico di un indagato, le intercettazioni, disposte dal Pubblico Ministero, saranno lecite.
Telefonata registrata, cosa si può fare con la conversazione lecitamente acquisita?
La conversazione registrata (es. minacce da parte di uno stalker) può essere prodotta validamente in giudizio e potrà essere valutata dal Giudice come prova. Quello che non è assolutamente possibile fare, invece, è divulgare o rendere pubblica (es. sui social) una conversazione avuta con altri ignari interlocutori, anche se legittimamente registrata, perché si rientrerebbe nella casistica di cui all’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata altrui).