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Ricorso in autotutela 2020: come richiedere l’annullamento di una cartella di pagamento?
Il contribuente può chiedere il riesame di un atto che ritiene illegittimo, mediante il modello unico istanza autotutela 2020 agenzia delle entrate scaricabile dal sito ufficiale dell’agenzia delle entrate
L’autotutela è una procedura finalizzata a richiedere, direttamente a chi ha emesso l’atto, l’annullamento e la cancellazione di una cartella di pagamento con iscrizione a ruolo del debito emessa da Equitalia o da un altro agente della Riscossione.
Ricorso in autotutela 2020 Agenzia delle Entrate cos’è?
Qualora il contribuente ritenga che la cartella di pagamento sia illegittima o infondata, può inviare all’ufficio che ha richiesto il versamento, un reclamo in autotutela al fine di richiederne l’annullamento totale o parziale.
La cartella di pagamento è illegittima, e pertanto il contribuente può ricorrere in autotutela per:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- sussistenza di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riscontrabile dall’Amministrazione.
Il contribuente può chiedere il riesame di un atto che ritiene illegittimo, mediante il modello unico istanza autotutela 2020 agenzia delle entrate scaricabile dal sito ufficiale dell’agenzia delle entrate.
Qualora l’Agenzia riscontri l’illegittimità dell’atto, provvede ad effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo, ossia alla cancellazione del debito.
L’Agenzia delle Entrate poi, deve comunicare ad Equitalia o ad altro agente della riscossione, la comunicazione di blocco per la procedura di incasso del credito.
Se il contribuente ha già pagato, l’agenzia, restituirà quanto versato tramite rimborso.
L’annullamento di una cartella di pagamento significa che d’ufficio e quindi automaticamente, l’Agenzia elimini tutti gli atti relativi alla cartella esattoriale e restituisca le somme eventualmente riscosse sulla base degli atti annullati.
Qualora la richiesta in autotutela venga respinta, il contribuente, ha ancora la possibilità di fare ricorso alla Commissione tributaria, entro 90 giorni dalla notifica della decisione di respingere la richiesta in autotutela avanzata in precedenza.