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TikTok, quando si può parlare di istigazione al suicidio? Le caratteristiche della condotta criminosa
Ha fatto discutere la vicenda legata della bambina di Palermo che si è strangolata, che sarebbe correlata a una challenge: quando si veifica questo reato?
Nello scorso gennaio, una bambina di Palermo si è strangolata durante una sfida estrema su TikTok, noto social network cinese lanciato nel 2016. La notizia ha suscitato grande sgomento e ha riaperto il dibattito sulla pericolosità dei social, soprattutto per i minori. La sfida riguardava una prova di resistenza, ossia legarsi una cintura attorno al collo e resistere per più tempo possibile. Le autorità hanno aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio, mentre il Garante per la privacy ha disposto il blocco dell’uso dei dati senza l’accertamento dell’età. Ma come funziona? Ecco quali sono le caratteristiche della condotta criminosa.
Istigazione al suicidio, che cos’è e quando si configura questo reato
Quando si può parlare di istigazione al suicidio? L’istigazione al suicidio è una fattispecie di reato regolata dall’art 580 del codice penale che sancisce: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima”.
È un delitto contro la persona ed è considerata una fattispecie particolare poiché prevede una condotta che solo in maniera indiretta cagiona l’evento morte. Il reato si considera aggravato, come previsto al comma 2, nei casi in cui l’istigazione viene commessa nei confronti di: persona di minore età (come nel caso di specie); inferma di mente o in stato di deficienza psichica; in stato di abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti. Categorie queste facilmente influenzabili la cui percezione psichica risulta essere alterata.
Istigazione al suicidio, quando si verifica la condotta criminosa
La condotta posta in essere dal soggetto imputabile di istigazione al suicidio potrà essere, sia di carattere psichico consistente nel rafforzare in altri l’idea del suicidio, sia di carattere materiale come aiutare un soggetto a mettere in atto la propria idea suicida.
Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in commento è sufficiente la coscienza e volontà di determinare o rafforzare l’altrui proposito suicida, ovvero di agevolarne la sua esecuzione. Invece il reato non si configura se il comportamento posto in essere non abbia avuto alcun seguito da un punto di vista materiale, esempio il mero invito verbale a compiere un suicidio, senza che questo sia seguito da una condotta che configuri quantomeno il tentativo.
Di recente la Corte di Cassazione si è espressa in tale direzione sancendo, nell’ambito del gioco noto come “Blue Whale Challenge”, che è esclusa la configurabilità del tentativo di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici ad un minore , pur se contenenti l’invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli. (Cass. Sez. V penale, sentenza del 22 dicembre 2017 n. 57503). Alla luce dell’analisi condotta è evidente che nel recente fatto di cronaca, sia configurabile in capo agli autori della condotta criminosa, il reato di istigazione al suicidio, aggravato dalla minore età della vittima.